La mozione M 5/26 chiede che una parte del gettito dell’imposta sugli utili immobiliari sia destinata alla realizzazione di alloggi a scopo sociale. In concreto, il 20 per cento dei proventi dovrebbe essere versato ai comuni nel cui territorio è stato realizzato l’utile immobiliare imponibile. Il Consiglio di Stato propone tuttavia al Gran Consiglio di non dichiarare ricevibile l’iniziativa.
La sua motivazione tocca un punto nevralgico della politica abitativa nel Cantone. Il Governo ritiene che i fondi accumulati in modo forfettario con entrate fortemente fluttuanti non siano lo strumento adeguato, poiché in tal modo i mezzi verrebbero sottratti al bilancio pubblico generale senza che sia possibile stabilirne le priorità in base alle esigenze locali. Per la promozione di alloggi a prezzi accessibili, fa invece riferimento agli strumenti esistenti in materia di diritto urbanistico e alle misure sviluppate a livello locale.
L’imposta rimane innanzitutto uno strumento fiscale
Nella sua risposta, il Governo ricorda che l’imposta sugli utili immobiliari nel Cantone di Svitto serve in primo luogo a fini fiscali. Secondo la normativa vigente, le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili situati nel cantone o di quote degli stessi sono soggette all’imposta sulle plusvalenze immobiliari e, nel sistema monistico, indipendentemente dal fatto che l’immobile appartenga al patrimonio privato o a quello commerciale.
La politica abitativa rimane di competenza dei Comuni
La decisione è rilevante per i Comuni e i promotori di progetti, poiché per il momento non comporta un afflusso automatico di fondi derivanti dalle vendite immobiliari a favore di alloggi a prezzi accessibili. Chi vuole creare più alloggi a prezzi accessibili a Svitto deve continuare a fare affidamento sulla pianificazione comunale, su strumenti di promozione concreti e su decisioni politiche, anziché puntare su una chiave di ripartizione stabilita a livello cantonale.
Spetta ora al Gran Consiglio decidere come procedere. Se la mozione venisse dichiarata ammissibile, il Consiglio di Stato dovrebbe elaborare un progetto di legge o di modifica costituzionale entro due anni. Il Gran Consiglio può tuttavia anche respingere l’iniziativa o trasformarla in un postulato.
